Il decreto Sicurezza è legge. Cosa contiene la nuova norma approvata grazie alla fiducia
Con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione è stata posta la fiducia e fatto diventare legge il decreto Sicurezza.
Le opposizioni hanno manifestato inscenando un sit-in (forma di protesta pacifica osteggiata dalla nuova legge) e gridando “vergogna” davanti ai banchi del governo e solo al termine di una giornata costellata di tensioni e scontri politici la norma è stata approvata.

Ma cosa contiene il decreto Sicurezza?
Con la nuova legge cambiano diverse cose. In materia di terrorismo si introducono nuove fattispecie di reato a porposito della detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l’uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.
Viene inasprita la pena per quanti impieghino minori nell’accattonaggio, arrivando fino a cinque anni di reclusione. Inoltre, se il reato viene commesso all’interno o nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie, metropolitane o convogli per il trasporto passeggeri si aggiunge una circostanza aggravante che si applica ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.
Si estende il divieto di frequentare aree della città (Daspo urbano) a chi sia stato denunciato o condannato nei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nei dintorni di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
Con il decreto Sicurezza viene introdotto il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” e viene prevista una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile oltre alla conseguente reintegrazione nel possesso. Il reato è punito con la reclusione da due a 7 anni e si prevede una causa di non punibilità in favore dell’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Aumentano le pene in caso di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. La pena prevede la reclusione da un anno e 6 mesi a cinque anni e fino a 15 mila euro di multa. Introdotta anche la possibilità di arresto in flagranza differita quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Una delle misure che ha fatto discutere – ed è stata ribattezzata “anti Gandhi” dalle opposizioni – riguarda il cambio (da illecito amministrativo a penale) per il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. Con un aumento della pena in caso il fatto sia commesso da più persone riunite, arrivando fino a un mese di carcere e una multa fino a 300 euro, se il blocco è attuato durante una manifestazione e compiuto da diverse persone si rischiano fino a 6 anni di prigione.
Un altro aspetto contestato (anche da Sergio Mattarella) riguarda il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno e si dispone che scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre l’esecuzione della pena non è rinviabile se sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Esecuzione della pena che non è rinviabile se sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti e il differimento della pena può essere revocato se la madre ha comportamenti che potrebbero arrecare un grave pregiudizio alla crescita del minore. Se la pena non viene differita, per le madri di figli di età compresa tra uno e tre anni la pena potrà essere eseguita presso un Icam solo se le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano.
Il decreto pone delle modifiche significative anche per la coltivazione e la vendita delle infiorescenze, anche di cannabis a basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli industriali consentiti. Con il nuovo testo vengono vietate: importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applichino le sanzioni previste per gli stupefacenti e le sostanze psicotrope nel Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti, di fatto mettendo sullo stesso livello cannabis light e non light. Il divieto non comprende la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.
La norma ribattezzata “anti No Tav” e “No Ponte” introduce un’ulteriore circostanza aggravante se la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica.
Alle forze di polizia viene poi consentito l’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Non si tratta, però, di dotazione obbligatoria e si apre alla possibilità di utilizzare videosorveglianza nei luoghi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Sempre a proposito di forze dell’ordine, per ufficiali, agenti di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e vigili del fuoco viene previsto il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali se indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. Il beneficio, con un tetto fino a 10mila euro, è riconosciuto a decorrere dal 2025.
Gli agenti di pubblica sicurezza sono inoltre autorizzati a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. Inoltre si rendono permanenti alcune norme di garanzia per gli agenti dei Servizi tra cui la non punibilità di condotte come la partecipazione e “direzione o organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”.
Reclusione da 6 mesi a un anno e 6 mesi, oltre alla multa da 1.000 a 3.000 euro, per chi imbratti un bene mobile o immobile adibito all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di “ledere l’onore, il prestigio o il decoro” dell’istituzione alla quale appartengono.
Viene inoltre introdotta l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, applicabile se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. Si prevede poi il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario: punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Viene anche previsto un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei Cpr e si introduce il reato di resistenza passiva: si tratta delle condotte che impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza.
Vengono inoltre semplificate le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare a ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e dell’Unione europea.
Un’altra norma che è stata modificata a seguito dei rilievi del presidente della Repubblica è quella intorno all’acquisto di sim telefoniche. La persona migrante dovrà presentare un documento d’identità, non più il permesso di soggiorno come prevedeva il ddl, e si introduce la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali i gestori non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti.
foto di copertina: ANSA/Stefano Costantino