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    Home » Archivio Storico » 2023 » Ruby Ter, “omissione di garanzia” motiva l’assoluzione
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    Ruby Ter, “omissione di garanzia” motiva l’assoluzione

    Flavia Dell'ErtoleDi Flavia Dell'ErtoleMaggio 16, 2023
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    I giudici della settima penale di Milano hanno pubblicato le motivazioni della sentenza del 15 febbraio scorso, sentenza che ha visto l’assoluzione di Silvio Berlusconi e degli altri 28 imputati.

    Alla base delle motivazioni è stata posta una “omissione di garanzia”, ovvero che le ospiti ad Arcore dovessero essere già indagate, per “indizi” di corruzione presenti, all’epoca dei processi Ruby e Ruby bis e sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere, ha “irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale”.

    Nelle quasi 200 pagine si legge che “gli elementi per qualificare correttamente le odierne imputate erano negli atti a disposizione dell’autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei ‘testimoni’. I due tribunali li valorizzarono nelle sentenze solo al fine di privare in concreto di valore probatorio le dichiarazioni rese, anche in considerazione della ritenuta falsità delle medesime. a, all’evidenza, non si poteva certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un’indebita interferenza con l’attività processuale di cui già c’erano indizi. Diversamente, come osservato, si finirebbe per realizzare l’obiettivo che le norme sull’incompatibilità a testimoniare intendono scongiurare: costringere taluno ad autoaccusarsi e incriminare il soggetto già impropriamente escusso come testimone per le dichiarazioni rese in una veste che non poteva legittimamente assumere“.

    Dopo la lettura delle motivazioni della sentenza i pm di Milano valuteranno di ricorrere in appello contro le assoluzioni. Nella complessa e lunga vicenda giudiziaria tra il 2016 e il 2017 i gup di Milano erano arrivati a conclusioni diverse sulla questione dei testi. Infatti sulle giovani che venivano ascoltate nei processi sul caso Ruby tra il 1012 e il 2013 c’erano solo “sospetti” su una presunta corruzione, secondo i giudici. Inoltre si trattava di “meri sospetti” che “non comportavano la necessità” della loro iscrizione nel registro degli indagati e dunque furono “correttamente escusse come testimoni”, tanto che “loro dichiarazioni appaiono pienamente utilizzabili”. Per depositare il ricorso in appello avranno 45 giorni.

    di: Flavia DELL’ERTOLE

    FOTO: ANSA/ANGELO CARCONI

    ruby ter SILVIO BERLUSCONI
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    Flavia Dell'Ertole

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