Fino al 1978 l’interruzione di gravidanza era illegale in Italia. Oggi il dibattito sulla controversa legge è tutt’altro che sopito

Il 22 maggio del 1978 entrava in Gazzetta Ufficiale la legge 194: un provvedimento dalla portata storica che ha reso legale anche in Italia, in alcuni casi, il ricorso all’interruzione di gravidanza. Quella sull’aborto è stata una battaglia lunga e complessa che ha aperto nella società civile italiana una spaccatura ancora non del tutto rimarginata.

Proprio ieri per le strade della Capitale sfilava il corteo pro-life, al grido di “Sì alla vita, no alla cultura dello scarto“, ricevendo un ringraziamento dal Papa che non ha mai abbassato la guardia sul tema (qui le parole di oggi di Bergoglio).

La legge 194 fu approvata dal Senato in via definita il 18 maggio del 1978 con 160 sì e 148 no, mettendo un punto fermo ad un dibattito mai sopito e raggiungendo almeno una conquista: la fine degli aborti clandestini.

Fra i passaggi che hanno portato alla svolta c’è stato il caso di Adele Faccio, fondatrice del Centro Informazione Sterilizzazione e Aborto che nel 1975 venne arrestata nel corso di un congresso Radicale sull’aborto nel quale aveva raccontato all’opinione pubblica “tutto quello che facevano, come e perché, costringendoli a rendersi conto della realtà“.

Lo stesso anno la Corte Costituzionale apriva un vulnus giuridico nell’impianto legislativo, allora afferente al Codice Penale di Rocco. La Consulta ha infatti dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 546 C.P. che vietava l’aborto, in particolare nella parte in cui non prevedeva l’interruzione di gravidanza in caso di danno o pericolo grave per la donna.

Nella sentenza la Corte precisava che «non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione, che persona deve ancora diventare».

Fu anche sulla base di questa sentenza che l’anno successivo il Governo Andreotti autorizzò l’aborto terapeutico in seguito al disastro di Seveso. In quell’occasione l’esplosione di un reattore chimico nello stabilimento della Icmesa provocò la dispersione di una nube di diossina TCDD che avrebbe potuto avere effetti nefasti sul feto, provocandone malformazioni. Visti i “gravi pericoli che incombono sulle gestanti“, l’Esecutivo metteva la decisione “in capo alle donne che ritengano di dover interrompere la maternità“.

Nel 1976 le Commissioni permanenti Giustizia e Sanità riunite presentarono il primo progetto di legge al Parlamento, la cui approvazione sarebbe arrivata dopo un travagliato iter legislativo solo due anni dopo.

Ad oggi l’interruzione di gravidanza è legittima entro i primi 90 giorni in caso di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, di previsioni di anomalie o malformazioni del feto, ma anche relativamente alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, oltre alle circostanze in cui era avvenuto il concepimento.

L’articolo 9 della legge ha introdotto anche l’obiezione di coscienza per il personale sanitario. Ad oggi, come riferiscono anche i dati rilasciati dall’associazione Luca Coscioni, in Italia c’è ancora un altissimo tasso di obiezione di coscienza che, in alcune regioni, supera il 90% del personale medico.

di: Marianna MANCINI

FOTO: ANSA / CLAUDIO MARTINELLI – FILIPPO VENEZIA