Il Palazzaccio ribalta una sentenza e stabilisce che l’assegno si calcoli anche sulla base del periodo di convivenza prematrimoniale
È una sentenza destinata a far parlare e a cambiare non di poco la giurisprudenza civile sul divorzio: secondo la Corte di Cassazione infatti l’assegno di divorzio deve tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale.
Tutto nasce dal caso di una donna che, nel chiedere l’assegno di divorzio all’ex marito, voleva includere anche il loro periodo di convivenza pre-matrimoniale, dal 1996 al 2003. Periodo durante il quale nasce il figlio della coppia.
La Corte d’Appello di Bologna aveva però stabilito che durante la durata legale del matrimonio (dal 2003 al 2010) la donna avesse rinunciato a lavorare “non per essersi dedicata interamente alla cura del marito e del figlio” né avendo “sacrificato aspirazioni personali“, ma “per l’agiatezza che proveniva dalla sua famiglia d’origine“. Questa sentenza però prendeva in esame il solo “periodo di durata legale del matrimonio“.
Così è stata chiamata in causa la Cassazione che ha ribaltato la sentenza precedente. Secondo la Corte infatti l’assegno di divorzio non ha solo una funzione assistenziale, ma anche “compensativa e perequativa“.
Dunque l’assegno “presuppone l’accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi“.
Il tutto, calcolato per tutta l’effettiva convivenza prematrimoniale, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche“.
La Corte dopotutto è ben consapevole che la convivenza prematrimoniale è ormai “un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca ‘un accresciuto riconoscimento […] dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali“.
di: Marianna MANCINI
FOTO: PIXABAY