Consulta: il gestore dovrà verificare la pericolosità sociale
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro non sarà automaticamente respinto in caso di condanna dello straniero per fatti di lieve entità.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, tramite una sentenza che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di piccolo spaccio e vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Lo riporta ANSA.
“Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell’ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri, la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per i predetti reati” ha informato la Consulta, spiegando che il legislatore è ” bensì titolare di un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti”.
A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati (in un caso, l’illecita detenzione di 19 grammi e la cessione di 1,5 grammi di hascisc, nell’altro la vendita di prodotti con segni falsi), l’automatismo del diniego è stato ritenuto “manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne, nell’ambito della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest’ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; sia perché l’automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
In conclusione, la Corte ha chiarito che “l’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice”.
di: Micaela FERRARO
FOTO: SHUTTERSTOCK