La Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale. Cosa cambia per chi vota, tra premio di maggioranza, preferenze e soglie, e che cosa significa davvero mettere una croce sulla scheda.
Quando votiamo, l’atto sembra semplice. Entriamo in cabina, scegliamo una lista o un candidato, pieghiamo la scheda e la consegniamo. Da quel momento comincia però una parte molto meno visibile della democrazia, quella che trasforma milioni di voti in un numero limitato di seggi, ed è proprio quel meccanismo che il Parlamento ha appena modificato con la nuova legge elettorale.
L’8 ottobre la Camera ha approvato in via definitiva, con 227 voti favorevoli, la legge che riscrive il sistema per l’elezione di deputati e senatori. Il testo era stato approvato una prima volta dalla Camera in luglio e poi modificato dal Senato a settembre, e ora resta la promulgazione. Al di là dello scontro politico che accompagna ogni modifica delle regole elettorali, vale la pena capire cosa cambia concretamente per chi vota.
Dal Rosatellum a un sistema proporzionale con premio
Il sistema in vigore, introdotto dalla legge 165 del 2017, è misto. Circa tre ottavi dei seggi sono assegnati con metodo maggioritario in collegi uninominali, dove viene eletto il candidato che prende più voti, e i restanti cinque ottavi con metodo proporzionale tra le liste che superano le soglie previste dalla legge.
La nuova legge elimina i collegi uninominali e distribuisce i seggi in proporzione ai voti delle liste, con un correttivo importante, un premio per la lista o la coalizione più votata che supera una determinata soglia. Ed è qui che entra in gioco il numero che più di tutti ha accompagnato il dibattito, il 42%.
Cosa succede se una coalizione supera il 42%
Il testo prevede un premio fisso di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione più votata, a condizione che raggiunga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Se la soglia non viene superata in entrambe le Camere il premio non scatta e tutti i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. Esiste anche un tetto, perché la forza che ottiene il premio non può superare 220 deputati e 113 senatori, esclusi i seggi della circoscrizione Estero.
Questo significa che la percentuale ottenuta alle urne e quella dei seggi in Parlamento non coincidono necessariamente. Non è una particolarità di questa legge, perché ogni sistema elettorale contiene una formula che trasforma i voti in rappresentanza, ed è proprio quella formula a stabilire quanto pesa politicamente ogni risultato.
Proporzionale e maggioritario rispondono a esigenze diverse
In un sistema proporzionale puro l’obiettivo è che il Parlamento rispecchi il più possibile la distribuzione dei voti, e una forza che prende il 20% tende a ottenere una quota di seggi vicina a quella percentuale. I sistemi maggioritari introducono invece meccanismi che favoriscono maggioranze parlamentari più nette.
La nuova legge prova a tenere insieme i due principi, con una distribuzione proporzionale dei seggi e un premio fisso sopra una soglia. Non è una questione di voto giusto o sbagliato, ma di scelta su come trasformare lo stesso voto in rappresentanza istituzionale.
Tornano le preferenze
Per chi vota c’è un’altra novità concreta. Ogni lista presenta sette candidati per collegio, con il capolista scelto dal partito, e l’elettore può esprimere fino a tre preferenze sugli altri sei. Se ne indica più di una devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza vengono annullate, come ricostruisce Pagella Politica a proposito delle modifiche introdotte dal Senato. Il capolista resta quindi determinato dall’ordine stabilito dal partito, mentre sugli altri candidati l’elettore può intervenire direttamente.
Restano anche le soglie di sbarramento, il 3% per le liste singole e il 10% per le coalizioni, con un ripescaggio che permette a una coalizione sopra il 10% di far entrare in Parlamento anche la prima lista rimasta sotto il 3%. In altre parole, non basta contare quanti voti riceve un partito, bisogna anche verificare se supera la soglia prevista per partecipare alla distribuzione dei seggi.
Sulla scheda scegliamo anche un candidato premier?
Le forze politiche devono indicare nel programma la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio, ma questo non modifica le regole costituzionali, perché l’incarico resta formalmente attribuito dal Presidente della Repubblica. L’indicazione serve a rendere esplicita agli elettori, prima del voto, la proposta politica della lista o della coalizione.
Quindi quanto vale davvero un voto?
Matematicamente vale uno. Politicamente, però, il suo effetto dipende dal sistema nel quale viene inserito. Può contribuire all’elezione di un candidato attraverso le preferenze, determinare la quota proporzionale di una lista, concorrere al raggiungimento di una soglia o all’attribuzione di un premio.
Il peso di un voto passa anche da quanti votano, come si è visto con il quorum mancato dei referendum del 2025, e dalla possibilità concreta di farlo, un tema su cui avevamo raccontato la sfida del voto dei fuori sede.
La domanda non ha quindi una risposta soltanto numerica. Un voto continua a essere un voto, ma il percorso che compie dalla scheda elettorale fino a uno scranno del Parlamento dipende dalle regole che decidiamo di utilizzare per contarlo. Ed è forse proprio per questo che una legge elettorale, pur sembrando una materia tecnica, riguarda direttamente ogni elettore.
In copertina – Una elettrice inserisce la scheda nell’urna (elezioni europee 2024). Crediti: Marco Zeppetella / European Parliament – CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Domande frequenti sulla nuova legge elettorale
Elimina i collegi uninominali e assegna i seggi in modo proporzionale, con un premio di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione che supera il 42% dei voti validi.
L’elettore può esprimere fino a tre preferenze sui candidati diversi dal capolista, e se ne indica più di una devono essere di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza sono annullate.
Il 3% per le liste singole e il 10% per le coalizioni, con il ripescaggio della prima lista sotto il 3% nelle coalizioni che superano il 10%.


