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    Home » News » Tasse, imposte e multe: al via la rottamazione quinquies degli enti locali, domande di adesione da oggi
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    Tasse, imposte e multe: al via la rottamazione quinquies degli enti locali, domande di adesione da oggi

    RedazioneDi RedazioneOttobre 16, 2026
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    (Adnkronos) – Entra nel vivo la rottamazione-quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali. Agenzia delle Entrate -Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio che consente di individuare i debiti che possono essere “rottamati” e le modalità per presentare la domanda di adesione. La misura riguarda i contribuenti con debiti verso gli enti che hanno comunicato ad Agenzia delle entrate-Riscossione il provvedimento di applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate (come bollo auto, Imu, Tari e multe stradali), affidate all’agente della riscossione. L’elenco completo dei circa 1.500 enti interessati è consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. 

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    E’ possibile richiedere online il prospetto informativo che contiene l’elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l’importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà oggi, come previsto dalla legge, la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili su www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Sempre sul sito sono disponibili un video informativo e le risposte alle domande più frequenti (Faq) dedicate alla Rottamazione-quinquies degli enti territoriali. 

    Si ricorda che tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati, per i quali la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma che sarà gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.  

     

    È possibile richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”. Entro le successive 12 ore il sistema invia una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo. 

    Ecco come presentare la domanda. A partire da oggi i contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”, presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. In area riservata il servizio proporrà in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la richiesta di adesione potrà essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies- enti territoriali)” si dovrà compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi delle cartelle di pagamento che si vogliono includere nella richiesta, la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione. 

    Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a comunicare l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata entro il 28 febbraio 2027. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. 

     

    Il decreto legge n. 38/2026 (il cosiddetto decreto fiscale, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026) ha previsto l’estensione della Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026), anche a tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali. La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

    L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di un apposito provvedimento pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies delle entrate locali, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute. 

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