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    Home » News » Omicidio Saman, Cassazione: “Non è stato atto d’impeto ma premeditato, lei voleva vita diversa”
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    Omicidio Saman, Cassazione: “Non è stato atto d’impeto ma premeditato, lei voleva vita diversa”

    RedazioneDi RedazioneNovembre 6, 2026
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    (Adnkronos) – “L’omicidio di Saman non è da considerare un atto d’impeto, o comunque estemporaneo ma una decisione premeditata per sanzionare il disonore arrecato dalla ragazza, che intendeva vivere secondo canoni sociali diversi da quelli di origine”. E’ quanto scrivono i giudici della Prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che ha reso definitive le condanne per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. 

    I supremi giudici a luglio hanno rigettato i ricorsi dei familiari imputati confermando i quattro ergastoli inflitti il 18 aprile dello scorso anno dalla Corte di Appello di Bologna ai genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e ai cugini Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, accusati di omicidio e soppressione di cadavere, e i 22 anni di reclusione decisi per lo zio, Danish Hasnain, che in primo grado era stato condannato a 14 anni, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, valutate equivalenti alle circostanze attenuanti generiche già concesse per la collaborazione prestata per il ritrovamento del corpo.  

    La sentenza aveva accolto quanto chiesto dalla procura generale della Cassazione, con l’avvocato generale Marco Dall’Olio, che aveva sottolineato nella requisitoria di trovarsi davanti “non a un delitto d’impeto ma a un’azione premeditata. Che Saman non potesse decidere da sola è chiaro, manifesto, la ricostruzione dei fatti è inequivoca. Saman, anche se maggiorenne, non poteva decidere da sola della sua vita, non poteva avere una vita propria. Una storia agghiacciante, un atto corale e premeditato”. Saman fu uccisa nel vialetto davanti a casa e sepolta in una buca a poca distanza dall’abitazione familiare a Novellara. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il fidanzato della 18enne. Il corpo della giovane venne ritrovato un anno e mezzo dopo, il 18 novembre del 2022, dopo che lo zio fuggito all’estero e catturato a Parigi indicò agli investigatori il luogo dove era stata sepolta. “La Corte distrettuale valorizza, in modo ineccepibile, una convergenza di elementi antecedenti, concomitanti e successivi al delitto – scrivono i supremi giudici – l’esistenza di un chiaro movente (di contrasto violento alle scelte di vita della figlia, confliggenti con il proprio recepito modello di esistenza e di vita, e alla decisione di lei di abbandonare definitivamente la casa familiare) e la concretizzazione del movente stesso, nel momento in cui l’imputato (Shabbar Abbas ndr), la sera del 30 aprile 2021, prende visione delle chat della ragazza – si legge in un passaggio delle 100 pagine di motivazioni – i contatti telefonici preparatori tra l’imputato e il fratello Hasnain, come tali chiaramente identificabili, siccome assolutamente inconsueti per frequenza, durata ed orario nell’ambito della ordinaria routine familiare, e altamente predittivi della concertazione finale”.  

    E ancora “l’accompagnamento mirato della vittima verso il luogo che sarà subito dopo teatro, come è incontestabile, dell’agguato mortale; il segnale luminoso che anticipa nell’immediato tale accompagnamento; la consegna della ragazza alla madre, che ne assume la conduzione finale; l’attesa inerte ma consapevole dell’uomo, che adotta rientrando un atteggiamento tormentato (pur senza intervenire, confermando un adesione piena, anche psicologica); il recupero di oggetto verosimilmente identificabile con lo zaino (elemento indiziario concorrente, ma non determinante); la partenza il giorno dopo per l’estero, del tutto priva di giustificazioni plausibili e senza preavvisare il figlio, ancora minore di età; le frasi pronunciate in conversazione con il figlio dopo la scomparsa di Saman, intese dai giudici di merito quali chiare ammissioni di responsabilità per la sua morte”, si legge nella sentenza.  

    Il proposito di uccidere “era insorto e si era mantenuto nel tempo, ma la sua esecuzione fu subordinata alla decisione di Saman di lasciare, stavolta definitivamente, il nucleo familiare e sottrarsi al relativo controllo. Quando tale decisione si manifestò in modo irreversibile agli occhi del padre, tramite l’abusiva intromissione nelle conversazioni private della ragazza, il piano venne attuato, e di ciò la sentenza impugnata rende conclusiva convincente illustrazione”, scrivono ancora i giudici della Cassazione. Il “clan familiare” aveva già deliberato la morte di Saman “in precedenza, sia pure per l’eventualità, assai concreta, che la ragazza non abdicasse al proprio alternativo progetto di vita. Gli inviti a restare, rivolti dalla madre a Saman poco prima che quest’ultima fosse uccisa, non avevano alcunché di realmente protettivo. E’ a questo punto che la madre, come icasticamente scolpito dalla sentenza impugnata, con ragionamento logico, aderente al dato processuale e immune così da qualsivoglia censura, accompagna la figlia a morire – sottolineano i supremi giudici – conducendola, ignara, verso lo stradello dove l’attendevano gli altri congiunti per l’esecuzione materiale”. (di Assunta Cassiano) 

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