In Italia circolano circa 1,8 milioni di e-bike. Con la crescita della mobilità elettrica aumentano però anche i controlli sui mezzi modificati: alcune città usano strumenti in grado di verificare potenza e velocità. E quando una bici supera i limiti previsti dal Codice della strada, le regole cambiano completamente.
Le e-bike modificate sembrano biciclette, ma non sempre lo sono.
Le e-bike sono ormai una presenza abituale nelle città italiane. Vengono utilizzate per andare al lavoro, muoversi nel traffico, fare consegne o semplicemente sostituire l’automobile negli spostamenti quotidiani. Secondo le stime diffuse da Assoutenti e FIAB, in Italia ne circolano circa 1,8 milioni, con una crescita del 50% negli ultimi cinque anni.
Ma insieme alla diffusione delle biciclette elettriche è cresciuto anche un altro fenomeno, quello delle e-bike modificate per aumentare potenza e velocità. Ed è proprio su queste che stanno aumentando i controlli.
Quando un’e-bike è davvero una bicicletta
Il Codice della strada stabilisce caratteristiche precise per le biciclette a pedalata assistita.
Secondo l’articolo 50, il motore deve avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW, che può arrivare a 0,5 kW per i velocipedi destinati al trasporto di merci. L’assistenza elettrica deve inoltre ridursi progressivamente e interrompersi quando il mezzo raggiunge i 25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare.
È proprio il concetto di pedalata assistita a fare la differenza. Il motore aiuta chi pedala, ma non trasforma la bicicletta in un mezzo autonomamente motorizzato.
Se queste caratteristiche vengono alterate, la classificazione può cambiare. Una bicicletta a pedalata assistita che non rispetta i requisiti previsti viene infatti considerata, ai fini della circolazione, un ciclomotore. E da quel momento cambiano anche gli obblighi.
Targa, assicurazione e patente: cosa succede se la bici viene modificata
Una e-bike alterata per superare i limiti previsti non può essere utilizzata come una normale bicicletta. Se il mezzo rientra nella categoria dei ciclomotori diventano applicabili gli obblighi previsti per questi veicoli, tra cui, a seconda dei casi, immatricolazione, targa, assicurazione, patente e casco.
Le conseguenze non sono soltanto teoriche. Il 10 giugno la Polizia Stradale di Bologna ha controllato nove mezzi elettrici, sei monopattini e tre biciclette a pedalata assistita. Due delle tre e-bike sono state sequestrate perché modificate, e tra le violazioni contestate ci sono la mancata immatricolazione, l’assenza di targa e di assicurazione, la guida senza patente e senza casco.
La modifica in sé è punita dal Codice della strada con una sanzione da 845 a 3.382 euro. Se però il mezzo, diventato giuridicamente un ciclomotore, circola senza gli ulteriori requisiti previsti, come immatricolazione, targa, assicurazione o patente, possono sommarsi altre violazioni. Secondo FIAB e Assoutenti, il totale può arrivare nei casi più gravi fino a 15mila euro, oltre al possibile sequestro del mezzo.
Arrivano i “bici-velox”
A cambiare non sono tanto le regole, già previste dal Codice della strada, quanto la capacità di verificarne il rispetto. Diversi Comuni stanno infatti introducendo strumenti definiti informalmente “bici-velox”. Dal 6 ottobre la Polizia Locale di Parma sta sperimentando un dispositivo che misura velocità e potenza del motore, e in poche ore ha elevato 15 sanzioni.

Non si tratta dell’autovelox che fotografa un veicolo mentre supera un limite di velocità. Sono sistemi, come le pedane dotate di rulli, che consentono di verificare le prestazioni della bicicletta e accertare se il motore continui a fornire assistenza oltre i parametri consentiti.
Secondo Assoutenti, in alcune città su dieci e-bike sottoposte a verifica otto sono risultate irregolari. Non significa che otto biciclette elettriche su dieci in Italia siano fuori norma, perché il dato riguarda i mezzi selezionati e controllati in specifici contesti e non rappresenta l’intero parco circolante. Una distinzione importante, soprattutto davanti a numeri destinati facilmente a diventare titoli.
Il nodo dei rider e delle modifiche post-vendita
Tra i fenomeni indicati da Assoutenti e FIAB c’è anche quello delle e-bike utilizzate per le consegne. Molti rider sono passati dalle biciclette tradizionali alle e-bike per aumentare il numero delle consegne e ridurre i tempi.
Il problema non riguarda l’e-bike in sé, che rimane uno degli strumenti della mobilità urbana alternativa all’automobile, ma il confine tra una bicicletta a pedalata assistita e un veicolo che, pur mantenendone l’aspetto, ha le prestazioni di un mezzo motorizzato.
Non è una nuova legge sulle e-bike
La “stretta” di questi giorni non introduce un nuovo limite nazionale di 25 km/h né trasforma tutte le biciclette elettriche in veicoli soggetti a targa e assicurazione. Quelle regole esistevano già. La novità è soprattutto l’intensificazione dei controlli e l’uso di strumenti che rendono più semplice verificare se un mezzo sia stato modificato.
Il quadro normativo potrebbe inoltre evolvere. La legge 23 settembre 2026, n. 171 ha prorogato il termine per l’esercizio della delega al Governo sulla revisione del Codice della strada, che potrebbe così concludersi entro marzo 2027.
Per chi utilizza una normale bicicletta a pedalata assistita conforme alle caratteristiche previste, la sostanza oggi non cambia. Il confine resta semplice: fino a quando il motore assiste la pedalata entro i limiti stabiliti dalla legge, è una bicicletta. Quando quei limiti vengono superati, può diventare qualcos’altro. E insieme alle prestazioni cambiano anche le regole da rispettare.
In copertina – Una bicicletta elettrica (immagine di repertorio). Crediti: G-FORCE Bike / Pexels
Domande frequenti sulle e-bike modificate
Quando il motore ha una potenza nominale continua massima di 0,25 kW (0,5 kW per il trasporto merci) e l’assistenza si interrompe a 25 km/h o quando si smette di pedalare.
Viene considerata un ciclomotore. Possono servire immatricolazione, targa, assicurazione, patente e casco, e il mezzo può essere sequestrato.
Per la modifica da 845 a 3.382 euro. Se il mezzo circola come ciclomotore senza immatricolazione, targa, assicurazione o patente, secondo FIAB e Assoutenti il totale può arrivare nei casi più gravi fino a 15mila euro.


