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    Home » News » Bollette in ritardo? Se il conguaglio arriva oltre due anni non va pagato
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    Bollette in ritardo? Se il conguaglio arriva oltre due anni non va pagato

    RedazioneDi RedazioneOttobre 28, 2026
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    (Adnkronos) –
    I consumi risalgono a diversi anni prima, ma la bolletta arriva soltanto oggi, spesso con importi a quattro o cinque cifre. E’ la classica ‘stangata da conguaglio’, una situazione che mette in difficoltà famiglie, aziende e amministratori di condominio. Di fronte a fatture del genere, il primo impulso è controllare la scadenza o la data di stampa del documento.  

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    A fare chiarezza su questo punto l’avvocato di Immobiliare.it Giuseppe Donato Nuzzo ricordando una recente decisione del Tribunale di Bologna (sentenza n. 5838 del 29 settembre 2026), che stabilisce una regola chiara per la tutela dei consumatori: la prescrizione biennale delle bollette inizia a decorrere dall’ultimo giorno del periodo di erogazione dell’energia, e non dal momento in cui la società fornitrice sceglie di emettere la fattura.  

    La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 4), successivamente integrata dalla Legge n. 160/2019, ha ridotto a due anni il termine di prescrizione dei crediti per le forniture di elettricità, gas e servizio idrico. Questa tutela si applica a: utenti domestici (inclusi i singoli condomini e i condomini costituiti); microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro); professionisti. Per le utenze elettriche, la prescrizione breve riguarda tutte le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 10). 

    Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 5838 del 29 settembre 2026), la società venditrice di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una somma eccedente i 50.000 euro, riferita a conguagli per consumi energetici effettuati anni prima, ma contabilizzati e fatturati con notevole ritardo. Il debitore aveva proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento, a fronte della quale la società fornitrice sosteneva che il diritto di credito era sorto e divenuto esigibile solo con l’emissione della fattura di conguaglio, e che quindi il termine di prescrizione dovesse essere calcolato a partire dalla data di emissione della fattura stessa. 

    Il Tribunale di Bologna ha respinto questa impostazione, precisando tre punti. 1) Erogazione del servizio e maturazione del credito: il credito per il consumo energetico sorge man mano che la somministrazione ha luogo (art. 1562 c.c.). La fattura o la bolletta è un mero documento contabile o di rendicontazione, non un atto generatore del diritto. 2) Individuazione del dies a quo: nelle fatture di conguaglio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’ultimo giorno del periodo di consumo indicato in bolletta per quella specifica quota di energia erogata, e non dalla data di emissione della fattura a conguaglio emessa dalla società fornitrice. 3) Inutilità della fatturazione ritardata ai fini della prescrizione: un gestore non può prorogare arbitrariamente i termini di prescrizione posticipando la fatturazione o il ricalcolo delle letture. Se si ragionasse al contrario, infatti, si consentirebbe alle società fornitrici di aggirare facilmente il termine di prescrizione biennale, che la Legge n. 205/2017 ha introdotto proprio a tutela dei consumatori.  

    Nella controversia presa in esame, poiché la richiesta di pagamento da parte della società fornitrice è giunta oltre i due anni dall’effettiva erogazione dei consumi oggetto di ricalcolo (e in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione (ai sensi dell’articolo 2943 del Codice civile), il Tribunale ha accolto l’opposizione del consumatore e revocato il decreto ingiuntivo. 

    Entrando più nel dettaglio, il Testo integrato della fatturazione (Tif) di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) stabilisce che. ciascuna bolletta deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta (articolo 4.2). Ne consegue che, al fine di verificare se un documento contabile rientri o meno nel cono d’ombra della prescrizione biennale occorre che l’ultimo giorno del periodo di consumo fatto oggetto di fatturazione sia anteriore di oltre 2 anni e 45 giorni rispetto alla data di emissione della fattura. Inoltre, secondo la regolazione stabilita dall’Arera, i venditori di energia elettrica, gas e acqua hanno l’obbligo di evidenziare chiaramente in bolletta gli importi per i quali è possibile eccepire la prescrizione biennale. Contestualmente, il fornitore deve allegare o rendere facilmente disponibile un modulo precompilato che il cliente può inviare per esercitare il proprio diritto e non pagare tali somme. 

    La pronuncia del Tribunale di Bologna offre una solida base giuridica per la tutela dei consumatori, e degli amministratori di condominio rispetto fatture di conguaglio relative alle utenze delle parti comuni (illuminazione, forza motrice ascensori, impianti centralizzati, ecc). Anzitutto va ricordato che la prescrizione non opera d’ufficio. In base all’articolo 2938 del Codice civile la prescrizione deve essere espressamente eccepita dalla parte debitrice. Se si riceve una richiesta di pagamento per consumi risalenti a più di due anni prima, non basta ignorare la bolletta, ma bisogna contestarla eccependo l’avvenuta prescrizione. 

    E’ dunque consigliabile una preventiva contestazione formale. Prima che la società fornitrice agisca in via giudiziale, è necessario inviare un reclamo formale via Pec o Raccomandata A/R al fornitore, invocando l’avvenuta prescrizione degli importi relativi a consumi ultrabiennali. Fare attenzione al riconoscimento del debito e alle rateizzazioni. Firmare una richiesta di rateizzazione o effettuare un pagamento parziale senza formulare un’espressa riserva o una contestazione scritta può essere interpretato come riconoscimento del debito (articolo 1988 del Codice civile), con conseguente perdita del diritto di eccepire la prescrizione già maturata. 

    Qualora, come nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, il fornitore abbia già notificato un decreto ingiuntivo, occorre proporre opposizione dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (articolo 641 del Codice di procedura civile) eccependo l’avvenuta prescrizione. 

     

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